A chi è rivolto

A tutti i cittadini che devono dichiarare la propria residenza in Italia.

Descrizione

Il servizio consente di registrare la propria residenza in Italia.

La dichiarazione di residenza deve essere resa dall’interessato per sé stesso e per i componenti del proprio nucleo familiare anagrafico entro venti giorni dall’avvenuto trasferimento.

La dichiarazione di residenza è immediatamente efficace, l’Ufficiale di Anagrafe ha l’obbligo di registrarla entro due giorni lavorativi e di accertarne la veridicità entro quarantacinque.

Come fare

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ON-LINE
Tramite il sito internet dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR www.anagrafenazionale.interno.it si può accedere con credenziali CIE o SPID ai “Servizi al Cittadino” e alle dichiarazioni di residenza.

E’ necessario indicare nella procedura tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferiscono insieme al dichiarante.
Gli altri componenti maggiorenni della famiglia anagrafica dovranno poi accedere a loro volta al servizio di dichiarazione di residenza on-line con le proprie credenziali CIE o SPID e confermare la mutazione di residenza resa per loro dal dichiarante.

All’interno della dichiarazione vanno riportati correttamente i dati catastali dell’abitazione (foglio, parcella, subalterno), indispensabili al fine della corretta identificazione dell'edificio e dei controlli che deve effettuare l'Ufficio Anagrafe.  Di norma i dati catastali sono riportati sulla prima facciata dei contratti di affitto/comodato, negli atti di proprietà, o in documenti fiscali.

La dichiarazione di residenza on-line non è utilizzabile nei seguenti casi:

  • immigrazione dall'estero
  • costituzione di convivenze anagrafiche
  • costituzione di convivenze di fatto
  • dichiarazione di senza fissa dimora
  • dichiarazioni di residenza temporanea


DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ALLO SPORTELLO
E’ necessario compilare il modulo di dichiarazione di residenza (vedi allegato) e presentarlo all’ufficio anagrafe nei giorni e orari di apertura al pubblico.

E’ necessario indicare nella procedura tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferiscono insieme al dichiarante.
Il dichiarante e gli altri componenti maggiorenni della famiglia anagrafica dovranno firmare la dichiarazione di residenza.

All’interno della dichiarazione vanno riportati correttamente il titolo di occupazione dell’alloggio e i dati catastali (foglio, parcella o mappale, subalterno), indispensabili al fine della corretta identificazione dell'edificio e dei controlli che deve effettuare l'Ufficio Anagrafe.  Di norma i dati catastali sono riportati sulla prima facciata dei contratti di affitto/comodato, negli atti di proprietà, o in documenti fiscali.

All’interno della dichiarazione, per ogni componente, va indicato l’eventuale possesso di patente italiana e veicoli di proprietà immatricolati in Italia.

Al modulo di dichiarazione di residenza devono essere allegati in copia il documento di identità/riconoscimento e il codice fiscale (se posseduto) di tutti i componenti.
I cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea devono presentare anche il proprio passaporto e titolo di soggiorno.

In caso di prima iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero, o di reiscrizione a seguito di cancellazione per irreperibilità, i cittadini di paesi extra-UE devono presentare contestualmente alla dichiarazione di residenza il proprio passaporto e un permesso di soggiorno in corso di validità.
 
E’ possibile procedere alla prima iscrizione/reiscrizione anagrafica di cittadini di paesi extra-UE pur in assenza di permesso di soggiorno solo in alcuni casi e presentando documentazione specifica:

Iscrizione/reiscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato

Iscrizione/reiscrizione anagrafica per ricongiungimento familiare

  • visto di ingresso su passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare"
  • ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
  • copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione

ATTENZIONE: l'ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno.

Cittadino di paese extra-UE familiare di cittadino UE:
Carta di soggiorno (art. 10 d.lgs. n. 30/2007 che prevede tale documento appositamente per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari) o la ricevuta della sua richiesta (circolare Min. Int. n. 43/2007).

Minore in attesa di adozione
Copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione.

Richiedente protezione internazionale
In assenza di passaporto e/o permesso di soggiorno è sufficiente la ricevuta rilasciata dalla Questura, contenente di dati anagrafici e la fotografia dell’interessato.

Cittadino che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana

Il cittadino di  paesi extra-UE che intenda procedere alla prima iscrizione anagrafica per il riconoscimento della propria cittadinanza italiana per discendenza deve esibire, alternativamente:

  • permesso di soggiorno;
  • richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento famigliare;

E inoltre:

  • per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
  • per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive ai sensi dell'art. 109 del r.d. n. 773/1931;

Devono inoltre esibire documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13 c. 1 L. 91/1992.


I legami di parentela, lo stato civile e il titolo di studio dei cittadini di altri paesi UE possono essere registrati nell’anagrafe nazionale presentando idonea  documentazione originale rilasciata dallo Stato di appartenenza, legalizzata e tradotta in lingua italiana.

Se nessuno degli interessati può recarsi allo sportello la dichiarazione può essere recapitata da altra persona munita di specifica delega (vedi allegato).

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA VIA E-MAIL
Le dichiarazioni di residenza, compilate e corredate dai necessari allegati seguendo le istruzioni riportate al punto precedente, possono essere inviate anche via e-mail (anagrafe@comune.alme.bg.it)  a una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
     
Cosa serve

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ON-LINE
Per tutti:

Credenziali CIE o SPID o CNS

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ALLO SPORTELLO E VIA E-MAIL
Per tutti:

  • Modulo di dichiarazione di residenza compilato e sottoscritto
  • Allegati previsti
Cosa si ottiene

Registrazione della propria residenza nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

Le dichiarazioni di residenza vanno rese entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
L’Ufficiale d’Anagrafe provvede alla registrazione delle dichiarazioni di residenza entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento.
Nel caso in cui al cittadino non venisse inviata 45 giorni successivi diversa comunicazione, quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.

Costi

Il servizio è gratuito

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Casi particolari

MINORENNI
In caso di trasferimento del solo minore la dichiarazione viene resa da qualcuno che esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Ai genitori/tutori viene sempre data comunicazione di avvio del procedimento di variazione di residenza che interessa un minore, o che riguarda l’altro genitore/tutore di un minore.
I dati del genitore/tutore al quale inviare la comunicazione di avvio del procedimento sono comunicati all’ufficio anagrafe dal dichiarante con separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato).

Ulteriori informazioni

La residenza anagrafica è definita dall’art. 43 del codice civile: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (vedere anche art.3, c. 1, d.P.R. n. 223/1989); pertanto la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n. 21/2001).

La sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.
Riassumendo:

  1. le persone hanno l’obbligo di rendere l’opportuna dichiarazione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art. 2, L. 1228/1954);
  2. l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità di tale dichiarazione e dispone tutte le indagini necessarie ad accertare eventuali contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art. 4, L. 1228/1954).

Le dichiarazioni che dovessero risultare false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativa, con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.

Condizioni di servizio
Documenti

Ultimo Aggiornamento

22
Mag/23

Ultimo Aggiornamento