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La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione di un “canone unico patrimoniale” che unifica in un solo prelievo COSAP, l'imposta comunale sulla PUBBLICITÀ e AFFISIONI, ed altre imposte locali.

A chi è rivolto

Si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Descrizione

Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stato introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla Legge 27/12/2019, n. 160 e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. 

Il canone unico patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e il canone unico mercatale (canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate) sostituiscono pertanto i seguenti tributi (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 816):

  • canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) 
  • tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
  • diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
  • imposta comunale sulla pubblicità (ICP).

È disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il presupposto del canone è:

  • l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
  • la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Come fare

Consultare il regolamento e le tariffe allegate

Cosa serve

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Cosa si ottiene

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Ultimo Aggiornamento

30
Nov/23

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